ECOBONUS

SCOPRI TUTTI I VANTAGGI DELL’ECOBONUS 50%

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TRE DIFFERENTI MODALITÀ DI AMMORTIZZAZIONE DEI COSTI

Ecobonus 50%
detrazione in 10 anni

Si tratta dell’Ecobonus con detrazione del 50% utilizzabile in 10 quote annuali (10 anni).
Questo Ecobonus al 50% è previsto anche per il 2023, e comprende tra le tante opere anche l’acquisto e la posa in opera di schermature solari mobili

SCARICA IL PDF CON TUTTI I DETTAGLI SULL’ECOBONUS!

QUALI PRODOTTI RIENTRANO NELL’ECOBONUS

PRODOTTI CERTIFICATI SECONDO LA NORMA EN 13120
Tende a rullo, tende a rullo con cassonetto, rulli awolgibili, veneziane, plissettate. Sono escluse le tende decorative.
I PRODOTTI CERTIFICATI SECONDO LA NORMA EN 13561
tende da sole, pergole a impacchettamento, pergole a lame orientabili (bioclimatiche), tende per lucernari, tende per serre, tende a bracci, tende per facciate, tenda da facciata a rullo, tende a veranda, tende a pergola, cappottine, zanzariere e tende antinsetto, schermi solari mobili.
PRODOTTI CERTIFICATI SECONDO LA NORMA EN 13659 veneziane esterne in alluminio, frangisole, chiusure oscuranti, persiane, scuri, tapparelle, ecc.

IN CHE PARAMETRI DEVE RIENTRARE LA SCHERMATURA SOLARE PER BENEFICIARE DELL’ECOBONUS?

La Schermatura Solare deve:

ACCEDERE ALL’ECOBONUS CON IL 50% DI DETRAZIONE FISCALE IN 10 ANNI

QUALI SONO I REQUISITI

Per gli interventi singoli, intesi come non in combinazione con uno degli INTERVENTI TRAINANTI*, è possibile accedere alla detrazione del 50% per il massimale indicato nell’allegato I del 6 Agosto 2020: per le schermature solari è stato stabilito che il costo massimo che può essere portato in detrazione è di 276 € al mq, al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installa­zione e alla messa in opera delle tecnologie.

CHI NE PUÒ USUFRUIRE?

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti che, a vario titolo, possiedono l’immobile su cui si va a intervenire. Sostanzialmente, i benefici per la riqualificazione energetica degli immobili spettano a chi gode di un diritto sull’immobile, quindi sono compresi:

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  • Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • I titolari di diritto reale sull’immobile
  • I condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiale
  • Gli inquilini
  • Coloro che detengono l’immobile in comodato
  • I familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori
  • I contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
  • Le associazioni tra professionisti
  • Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

ESISTE UN MODO PER BENEFICIARE DEL SUPERBONUS 110% SULLE SCHERMATURE SOLARI?

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interventi sulle superfici opache verticali e orizzontali
che interessano l’involucro dell’edificio medesimo.

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con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficien­za almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, owero con impianti di microgenerazione.

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e unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensa­zione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, owero con impianti di microgenerazione.

CHI NE PUÒ USUFRUIRE?

Ne hanno diritto o i condomini o le unità immobiliari indipendenti, purché siano prima casa o case popolari. Rientrano ovviamente te anche le seconde case, se sono all’interno di condomini in cui si stanno effettuando lavori generali di efficientamento energetico.
Mentre se si possiede una villetta che si utilizza come casa di vacanza, o la si affitta, non si ha diritto al bonus. 

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